Termini e condizioni di acquisto on line
Disposizioni generali
Le presenti condizioni sono valide esclusivamente tra la società Fisal s.r.l. , con sede legale in Vicoletto Pepi,
5 - Pagani (SA) P.IVA 0549 8810 653, di seguito denominata '' Salbini.'' e qualsiasi persona che effettui
acquisti online sul sito internet www.salbini.com/it/ di seguito denominata ''CLIENTE''. Queste condizioni
possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di
entrata in vigore. Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.salbini.com/it/,
conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n.
206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.
ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto
Con le presenti condizioni generali di vendita, Salbini vende e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili
materiali indicati ed offerti in vendita sul sito www.salbini.com/it/ Il contratto si conclude esclusivamente
attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE all'indirizzo www.salbini.com/it/ e la
realizzazione di un ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso.
Il cliente si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine, delle presenti
condizioni generali di vendita, in particolare delle informazioni precontrattuali fornite da Salbini e ad
accettarle mediante l'apposizione di un flag nella casella indicata.
Nella e-mail di conferma dell'ordine, il CLIENTE riceverà anche il link per scaricare ed archiviare una copia
delle presenti condizioni generali di vendita, così come previsto dall'art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005,
modificato dal D.lgs 21/2014.
ARTICOLO 2 - Informazioni precontrattuali per il consumatore - art. 49 del D.lgs 206/2005
Il CLIENTE prima della conclusione del contratto di acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni
che vengono illustrate nelle singole schede prodotto al momento della scelta da parte del CLIENTE.
Prima della convalida dell'ordine con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a:
- prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro
costo;
- modalità di pagamento;
- il termine entro il quale Salbini si impegna a consegnare la merce;
- condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 7 delle presenti condizioni);
- informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso;
- esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati;
- condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da Salbini.
Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere
conoscenza delle informazioni relative a Salbini, l'indirizzo geografico, numero di telefono e fax, indirizzo di
posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di seguito: Fisal s.r.l. Vicoletto Pepi, 5 - 84016
Pagani (SA) - pec: fisal-srl@legalmail.it - email: info@salbini.com - Tel. +39 081 193 09638 - Fax +39 081
193 08544
ARTICOLO 3 - Conclusione ed efficacia del contratto
Il contratto di vendita è considerato concluso con l'invio da parte di Salbini al CLIENTE di un'e-mail di
conferma dell'ordine. L'e-mail contiene i dati del CLIENTE e il numero d'ordine, il prezzo della merce
acquistata, le spese di spedizione e l'indirizzo di consegna al quale sarà inviata la merce e il link per poter
stampare e archiviare la copia delle presenti condizioni.
Il CLIENTE si impegna a verificare la correttezza dei dati personali contenuti nella mail di cui sopra e a
comunicare tempestivamente a Salbini eventuali correzioni e/o modifiche da apportare.

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Salbini si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile.
Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il prodotto
raffigurato nel sito ed il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.salbini.com/it/
non costituiscono elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative.
Salbini si impegna a consegnare la merce entro 30 giorni decorrenti dall'invio da parte di Salbini dell'e-mail
di conferma d'ordine al CLIENTE.
ARTICOLO 4 - Disponibilità dei prodotti
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua
l'ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata puramente indicativa in quanto:
- i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell'ordine, per effetto della
contemporanea presenza sul sito di più utenti;
- potrebbe verificarsi un'anomalia informatica tale da rendere disponibile all'acquisto un prodotto che in
realtà non lo è.
Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'ordine inviata da Salbini, potrebbero verificarsi casi di
indisponibilità parziale e/o totale della merce. In questa eventualità, l'ordine verrà rettificato
automaticamente con l'eliminazione del prodotto o dei prodotti non disponibili e il CLIENTE verrà
immediatamente informato via e-mail; con tale e-mail il cliente verrà altresì informato delle modalità e
delle tempistiche di rimborso delle somme eventualmente versate.
ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento
Ogni pagamento da parte del CLIENTE potrà avvenire unicamente per mezzo delle carte di credito indicate
sul sito www. Salbini.com/it/ , con bonifico bancario, con carta di debito con metodo di pagamento Paypal.
ARTICOLO 6 – Prezzi
Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati sul sito www.Salbini.com/it sono espressi in Euro e sono
comprensivi di IVA.
I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d'acquisto, ma sono indicati e calcolati al momento della
conclusione del processo di acquisto prima dell'effettuazione del pagamento.
Il CLIENTE accetta la facoltà di Salbini di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce sarà
fatturata sulla base dei prezzi indicati sul sito al momento della creazione dell'ordine e indicati nell'e-mail di
conferma inviata da Salbini al CLIENTE.
In caso di errore informatico, manuale, tecnico e/o di qualsiasi altra natura che possa comportare un
cambiamento sostanziale, non previsto da Salbini, del prezzo di vendita al pubblico, che lo renda
esorbitante e/o chiaramente irrisorio, l’ordine d’acquisto sarà considerato non valido e annullato e
l’importo versato dal CLIENTE sarà rimborsato entro 14 gg. dal giorno dell'annullamento.
ARTICOLO 7 - Diritto di recesso
Conformemente alle disposizioni legali in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall'acquisto senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di ricezione dei
prodotti.
Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo a Salbini tramite dichiarazione
esplicita, che potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. oppure utilizzando il modulo tipo di
recesso di cui all’allegato I, parte B, del Codice del Consumo.
In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni dal giorno in
cui ha comunicato a Salbini la propria volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 57 del D.lgs
206/2005.
La merce dovrà essere rispedita a Fisal s.r.l. - Vicoletto Pepi, 5 - 84016 Pagani (SA)

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La merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi
imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, etc.) e completo della
documentazione fiscale annessa. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Salbini
provvederà a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni.
Come previsto dall'art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014, Salbini può
sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del
CLIENTE di aver rispedito i beni a Salbini.
Salbini eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal CLIENTE in fase di acquisto.
Nel caso di pagamento effettuato con bonifico, e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di
recesso, dovrà fornire a Salbini, accedendo alla sezione contattaci, le coordinate bancarie: IBAN, SWIFT e
BIC necessari all'effettuazione del rimborso, da parte di Salbini.
ARTICOLO 8 - Garanzia legale di conformità
In caso di ricezione di prodotti difettosi e/o comunque non conformi agli ordini effettuati, il CLIENTE ha
diritto al ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del
prodotto. Il CLIENTE può esercitare tale diritto se il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla
consegna del bene e denuncia il difetto a Salbini entro due mesi dalla scoperta.
Salbini, in caso di prodotto difettoso o non conforme, provvederà, a proprie spese, ad organizzare il ritiro
del prodotto, compatibilmente con la disponibilità del CLIENTE.
ARTICOLO 9 - Modalità di consegna
I prodotti saranno consegnati tramite corriere espresso all'indirizzo indicato dal CLIENTE al momento
dell'ordine entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell'e-mail di conferma
ordine inviata da Salbini.
Per ogni ordine effettuato sul sito www.salbini.com/it/ Salbini emette fattura della merce spedita. La
fattura conterrà le informazioni fornite dal CLIENTE durante la procedura di acquisto. Dopo l'emissione
della fattura, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.
ARTICOLO 10 – Responsabilità
Salbini non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito,
anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare
esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto.
ARTICOLO 11 - Accesso al sito
Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito
alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto. L'integrità degli elementi di
questo sito, che siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà di Salbini e
sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 12 – Cookies
Il sito web www. Salbini utilizza i ''cookies''. I cookies sono file elettronici che registrano informazioni
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Salbini informa il Cliente della possibilità di disattivare la creazione di tali file, accedendo al proprio menu di
configurazione Internet. Resta inteso che questo impedirà al Cliente di procedere all' acquisto on line.

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ARTICOLO 13 – Integralità
Le presenti condizioni di acquisto on line sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se
una o più disposizioni delle presenti Condizioni è considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della
legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le
altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
ARTICOLO 14 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni sono sottoposte alla legge italiana.
Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del
Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio dello Stato.

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Normativa di riferimento
Sezione I
Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati
fuori dei locali commerciali (1)
ARTICOLO N.48
Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali
commerciali o negoziati fuori dei locali commerciali (1)
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le
seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano gia’ apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l’identita’ del professionista, l’indirizzo geografico in cui e’ stabilito e il numero di telefono e, ove questa
informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta
l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se
applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non
possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere
addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalita’ di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista
si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del
professionista;
e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformita’ per i beni, l’esistenza e le condizioni
del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e’ a tempo indeterminato o e’ un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalita’ del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
h) qualsiasi interoperabilita’ pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il
professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo’ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza,
se applicabili.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita’, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita’
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano
transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
4. E’ fatta salva la possibilita’ di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale
per i contratti ai quali si applica il presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
Sezione II
Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali (1)
ARTICOLO N.49 Norme applicabili (1)
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali
o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in
maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l’identita’ del professionista;
c) l’indirizzo geografico dove il professionista e’ stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo
elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e

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comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per
conto del quale agisce;
d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformita’ della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore puo’ indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del
professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi
comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo
e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi
mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere
fornite le modalita’ di calcolo del prezzo;
f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale
costo e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalita’ di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a
consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte
B;
i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in
caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere
normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo
50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli e’ responsabile del pagamento al professionista di costi
ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;
m) se non e’ previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non
beneficera’ di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di
recesso;
n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente
Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e’ a tempo indeterminato o e’ un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e’
tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il
professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo’ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza,
se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il
professionista e’ soggetto e le condizioni per avervi accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere
sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul

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recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al
comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto
negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle
parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui
al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non
deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui
al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione
contenuti nel , e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest’ultima.
10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione
incombe sul professionista.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.50
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (1)
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al
consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e’
d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un
linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su
supporto cartaceo o, se il consumatore e’ d’accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la
conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore in conformità all’articolo 59,
comma 1, lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità,
quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento
inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che il
consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i
servizi del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtu’ dei quali
il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l’importo a
carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di
cui all’articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo
del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e’
d’accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all’articolo 49, comma
1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se
il consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le
informazioni di cui all’articolo 49, comma 1.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.51
Requisiti formali per i contratti a distanza a (1)
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1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del
consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di
comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette
informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore
l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui
all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente
che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una
funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole
“ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro
dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il
consumatore non e’ vincolato dal contratto o dall’ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo
di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto e’ concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un
tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e
prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche
principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del
contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto,
conformemente all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all’articolo 49,
comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente
articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a
distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove
applicabile, l’identita’ della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo
commerciale della chiamata e l’informativa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare
l’offerta al consumatore, il quale e’ vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per
iscritto; in tali casi il documento informatico puo’ essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme
possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della
consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito
l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore
conformemente all’articolo 59, lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità,
quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento
inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che il
consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e
all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.
(1) Articolo modificato dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e, successivamente
sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 con la decorrenza di cui all’articolo 2,
comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
ARTICOLO N.52
Diritto di recesso (1)

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1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni
per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo
57.
2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente,
dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dell’ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un
terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o
pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce
il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un
supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso.
Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a
titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione
del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita
e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.53
Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso (1)
1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le
informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di
recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data
di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il
consumatore riceve le informazioni.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.54
Esercizio del diritto di recesso (1)
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione
di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 52,
comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso e’ inviata dal
consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l’opzione di compilare
e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra
dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al
consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.
4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo
incombe sul consumatore.

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(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.55
Effetti del recesso (1)
1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia
stata fatta dal consumatore.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.56
Obblighi del professionista nel caso di recesso (1)
1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle
spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui e’ informato
della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il professionista esegue il
rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la
transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che
questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano
stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che
preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza
dell’esercizio del diritto di recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e’ tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il
consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna
offerto dal professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il
professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non
abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
ARTICOLO N.57
Obblighi del consumatore nel caso di recesso (1)
1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li
consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua
decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine e’ rispettato se il consumatore
rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo
diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia
omesso di informare il consumatore che tale costo e’ a carico del consumatore. Nel caso di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al
momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro
natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
2. Il consumatore e’ responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni. Il consumatore non e’ in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei
beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma
dell’articolo 49, comma 1, lettera h).
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in
conformità dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un
importo proporzionale a quanto e’ stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il
professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.
L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista e’ calcolato sulla base del prezzo

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totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale e’ eccessivo, l’importo proporzionale e’ calcolato
sulla base del valore di mercato di quanto e’ stato fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantita’ determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di
recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all’articolo 49, comma 1, lettere h) ed l);
oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in
conformità all’articolo 50, comma 3, e dell’articolo 51, comma 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non e’ fornito su un supporto materiale
quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della
fine del periodo di quattordici giorni di cui all’articolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso;
oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 50, comma 2, o all’articolo
51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di
recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 , successivamente
modificato dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e, da ultimo, sostituito dall’articolo
1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs.
21/2014.
ARTICOLO N.58
Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori (1)
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in
materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un
contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali
contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti
dall’articolo 56, comma 2, e dall’articolo 57.
(1) Articolo modificato dall’articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con
modificazione, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51; dall’articolo 20 bis, comma 4, del D.L. 25 settembre
2009, n. 135 , convertito, con modificazioni , dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 e, da ultimo, sostituito
dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1,
del D.Lgs. 21/2014.
ARTICOLO N.59
Eccezioni al diritto di recesso (1)
1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei
locali commerciali e’ escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo
espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena
esecuzione del contratto da parte del professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e’ legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il
professionista non e’ in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla
protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri
beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del

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contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda
da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini
dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il
professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi
di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali
servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti
dopo la consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali
pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i
servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o
un periodo di esecuzione specifici;
o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata con
l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il
diritto di recesso.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014 .
Sezione III Altri diritti del consumatore (1)
ARTICOLO N.60 Ambito di applicazione (1)
1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura
di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
ARTICOLO N.61
Consegna (1)
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e’ obbligato a consegnare i
beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione
del contratto.
2. L’obbligazione di consegna e’ adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o
comunque del controllo dei beni al consumatore.
3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il
termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine
supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi’ concesso scade senza che i
beni gli siano stati consegnati, il consumatore e’ legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al
risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non e’ gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al
comma 3 se:
a) il professionista si e’ espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale,
tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna
entro o ad una data determinata e’ essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il
professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore e’ legittimato a risolvere
immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista e’

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tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.
7. E’ fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro
IV del codice civile.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
ARTICOLO N.62
Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento (1)
1. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , i professionisti non
possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso
di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal
professionista.
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di
addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta
di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
(1) Articolo modificato dall’articolo 44, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.
21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014 .
ARTICOLO N.63
Passaggio del rischio (1)
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il
rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al
consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore,
entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore
qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista,
fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
ARTICOLO N.64
Comunicazione telefonica (1)
1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per
telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non e’ tenuto a pagare più della tariffa di base
quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione
elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
ARTICOLO N.65
Pagamenti supplementari (1)
1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso
espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata
per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso
del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per
evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui
all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.